Si troveranno a rispondere, così, di eventuali morsi (tanto per citare l’ipotesi più frequente) il dog sitter, parenti e amici cui sia stato chiesto di “tenere il guinzaglio”.
Le disposizioni puntano a tutelare la collettività da eventuali aggressioni degli animali.
Guinzaglio
Il guinzaglio deve sempre essere utilizzato in città e può essere lungo al massimo un metro e mezzo. All’occorrenza serve la museruola.
Il guinzaglio deve sempre essere utilizzato in città e può essere lungo al massimo un metro e mezzo. All’occorrenza serve la museruola.
Doveri del proprietario
La nuova ordinanza precisa che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale.
La nuova ordinanza precisa che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale.
Egli risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
Dog sitter e altri dententori
Chiunque accetti, anche a titolo gratuito o di amicizia, di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Tale principio, comunque, era già stato affermato da tutti i tribunali.
Chiunque accetti, anche a titolo gratuito o di amicizia, di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Tale principio, comunque, era già stato affermato da tutti i tribunali.
Prevenzioni
Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Gli obblighi sotto le lettere a) e b) non si applicano:
- ai cani guida per persone non vedenti;
- ai cani guardia e ai cani pastore (a conduzione delle greggi).
- ai cani guardia e ai cani pastore (a conduzione delle greggi).
La cacca
L’ordinanza si occupa anche delle feci dell’animale. È obbligatorio per chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
L’ordinanza si occupa anche delle feci dell’animale. È obbligatorio per chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
A quest’obbligo non sono tenuti i non vedenti per i relativi cani guida.
Corsi formativi
Chi vorrà potrà partecipare a percorsi formativi per i proprietari di cani organizzati dai Comuni, insieme ai servizi veterinari. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione denominato “patentino”.
Chi vorrà potrà partecipare a percorsi formativi per i proprietari di cani organizzati dai Comuni, insieme ai servizi veterinari. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione denominato “patentino”.
Se si verificheranno episodi di morsicatura o di aggressione, i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, potranno imporre ai proprietari dei percorsi formativi per l’educazione del cane. Le spese sono a carico dei proprietari stessi.
Divieti di addestramento e incroci
La nuova ordinanza vieta espressamente
La nuova ordinanza vieta espressamente
a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping [2];
d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia [3];
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping [2];
d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia [3];
Interventi chirurgici
Il veterinaio che effettui un intervento chirurgico su un cane, dovrà certificare che l’operazione non è in contrasto con la Convenzione Europea e dovrà seguire l’animale (in eventuali passaggi di proprietà) in modo da essere sempre presentato alle autorità, quando richiesto.
Il veterinaio che effettui un intervento chirurgico su un cane, dovrà certificare che l’operazione non è in contrasto con la Convenzione Europea e dovrà seguire l’animale (in eventuali passaggi di proprietà) in modo da essere sempre presentato alle autorità, quando richiesto.
Cani aggressivi
Niente cani aggressivi tipo pitbull ai delinquenti abituali e ai pregiudicati “per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni”.
Niente cani aggressivi tipo pitbull ai delinquenti abituali e ai pregiudicati “per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni”.
I cani con elevato rischio di aggressività non potranno essere detenuti da:
- minori di anni 18;
- chi ha riportato condanne penali (punibili con la reclusione superiore a 2 anni) per delitti contro la persona o il patrimonio;
- chi sia sottoposto a misure di prevenzioni;
- i delinquenti abituali o per tendenza, nonché i minori di 18 anni non potranno detenere cani pericolosi.
- chi ha riportato condanne penali (punibili con la reclusione superiore a 2 anni) per delitti contro la persona o il patrimonio;
- chi sia sottoposto a misure di prevenzioni;
- i delinquenti abituali o per tendenza, nonché i minori di 18 anni non potranno detenere cani pericolosi.
[1] Min. Salute, ordinanza n. 209 del 6.08.2013 in “Gazzetta Ufficiale” n. 209 del 05.09.2013.
[2] Così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
[3] Art. 10 della Convenz. Di Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.
(Fonte:statoquotidiano)
(Fonte:statoquotidiano)
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