Aggressione dei cani: nuove norme per l’incolumità pubblica.


ANCHE dog sitter, parenti o amici saranno responsabili di eventuali danni causati dal cane che hanno in custodia; la nuova ordinanza del ministero elenca gli obblighi che proprietari e detentori “temporanei” degli animali devono rispettare. 


Estesa la responsabilità, per le aggressioni del cane, non solo al suo padrone, ma a chiunque abbia l’animale in affidamento, anche se per brevi periodi: è quanto prevede un’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata qualche giorno fa inGazzetta Ufficiale [1] e che introduce nuove norme in materia di danni derivanti dalla condotta dei cani.

Si troveranno a rispondere, così, di eventuali morsi (tanto per citare l’ipotesi più frequente) il dog sitter, parenti e amici cui sia stato chiesto di “tenere il guinzaglio”.
Le disposizioni puntano a tutelare la collettività da eventuali aggressioni degli animali.
Guinzaglio
Il guinzaglio deve sempre essere utilizzato in città e può essere lungo al massimo un metro e mezzo. All’occorrenza serve la museruola.
Doveri del proprietario
La nuova ordinanza precisa che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale.
Egli risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
Dog sitter e altri dententori
Chiunque accetti, anche a titolo gratuito o di amicizia, di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Tale principio, comunque, era già stato affermato da tutti i tribunali.
Prevenzioni
Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Gli obblighi sotto le lettere a) e b) non si applicano:
- ai cani guida per persone non vedenti;
- ai cani guardia e ai cani pastore (a conduzione delle greggi).
La cacca
L’ordinanza si occupa anche delle feci dell’animale. È obbligatorio per chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
A quest’obbligo non sono tenuti i non vedenti per i relativi cani guida.
Corsi formativi
Chi vorrà potrà partecipare a percorsi formativi per i proprietari di cani organizzati dai Comuni, insieme ai servizi veterinari. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione denominato “patentino”.
Se si verificheranno episodi di morsicatura o di aggressione, i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, potranno imporre ai proprietari dei percorsi formativi per l’educazione del cane. Le spese sono a carico dei proprietari stessi.
Divieti di addestramento e incroci
La nuova ordinanza vieta espressamente
a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping [2];
d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia [3];
Interventi chirurgici
Il veterinaio che effettui un intervento chirurgico su un cane, dovrà certificare che l’operazione non è in contrasto con la Convenzione Europea e dovrà seguire l’animale (in eventuali passaggi di proprietà) in modo da essere sempre presentato alle autorità, quando richiesto.
Cani aggressivi
Niente cani aggressivi tipo pitbull ai delinquenti abituali e ai pregiudicati “per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni”.
I cani con elevato rischio di aggressività non potranno essere detenuti da:
- minori di anni 18;
- chi ha riportato condanne penali (punibili con la reclusione superiore a 2 anni) per delitti contro la persona o il patrimonio;
- chi sia sottoposto a misure di prevenzioni;
- i delinquenti abituali o per tendenza, nonché i minori di 18 anni non potranno detenere cani pericolosi.
[1] Min. Salute, ordinanza n. 209 del 6.08.2013 in “Gazzetta Ufficiale” n. 209 del 05.09.2013.
[2] Così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
[3] Art. 10 della Convenz. Di Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

(Fonte:statoquotidiano)

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